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Scritto da Dr. Marco Viscardi
martedì 16 giugno 2009


È cronaca quotidiana per i pendolari e per tutti coloro che affrontano un viaggio in treno, trovarsi alle prese con ritardi nei convogli, sovraffollamenti dei vagoni, malfunzionamenti al sistema di condizionamento dell’aria, servizi igienici fuori servizio che possono trasformare il viaggio in una vera e propria odissea.
Al proposito va ricordato che Trenitalia ha provveduto a stilare una carta dei servizi proprio allo scopo di delineare quali devono essere gli standard minimi di viaggio da offrire al consumatore, affidando il controllo del loro rispetto alle Regioni.
Qualora vi siano comunque dei disservizi, oggi rispetto al passato il viaggiatore risulta maggiormente tutelato in quanto, a seguito della trasformazione dell’ente Ferrovie dello Stato in società per azioni Trenitalia e per espressa previsione della Corte Costituzionale, il vettore risulta responsabile per inadempimento contrattuale. Infatti, viene meno il limite posto dall’art. 1680 Cod. Civ.
che per i trasporti ferroviari rinviava a legge speciale (R.D.L n. 1949 del 11/10/1934 convertito dalla legge n. 911/1935) la quale circoscriveva le ipotesi di risarcimento per il viaggiatore e le limitava al solo rimborso del biglietto.
Oggi invece trovando applicazione il regime della responsabilità contrattuale, il viaggiatore una volta allegato l’inadempimento o l’inesatto adempimento, potrà ottenere la condanna di Trenitalia al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla con condotta inadempiente (in termini di danno emergente e di lucro cessante), spettando a Trenitalia l’onere di fornire la prova liberatoria della non imputabilità dell’inadempimento che comprende anche l’ipotesi del caso fortuito.
In caso, per esempio, di grave ritardo con cui il convoglio è giunto a destinazione, il pendolare che giunto in ritardo sul posto di lavoro è costretto a subire una decurtazione dallo stipendio, potrà rivalersi su Trenitalia, in aggiunta alla richiesta di rimborso del biglietto.
La cosa interessante è che la Corte di Cassazione a Sezione Unite (Sentenza n. 26975 del 11.11.2008) se da un lato ha esortato i Giudici di Pace a limitare le condanne risarcitorie per danni morali ai soli casi previsti dalla legge od ai casi di lesione di beni di rango costituzionale (lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cod. Civ.) dall’altro ha ammesso la possibilità di avanzare richieste di risarcimento per danni morali a seguito di responsabilità contrattuale.
Ha riconosciuto che l’art. 1218 Cod. Civ. “nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’adempimento abbia determinato lesione dei diritti inviolabili della persona.”
Tale autorevole orientamento ha, così, risolto definitivamente la questione, non accogliendo la tesi di chi sosteneva che la risarcibilità dei danni non patrimoniali, visto la collocazione dell’art. 2059 Cod. Civ., poteva essere prevista solo a seguito di illeciti extra-contrattuali.
È interessante segnalare una delle tante sentenze in argomento, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari (sentenza n. 3808 del 24.05.06) in esito ad un giudizio con cui un viaggiatore aveva convenuto Trenitalia per sentirla condannare al rimborso parziale del biglietto di viaggio, nonché al risarcimento di danni non patrimoniali.
Si tratta di un viaggiatore che era partito dalla stazione di Bari, con il figlio piccolo di soli cinque anni alla volta di Pinzolo per una vacanza in montagna e che dopo aver subito non pochi disagi a causa del cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione, era giunto a destinazione con circa otto ore di ritardo.
Trenitalia si costituiva eccependo la non imputabilità dell’inadempimento sostenendo che il grave ritardo era dipeso da caso fortuito e da forza maggiore, visto che lo straripamento di un fiume, a causa delle abbondanti precipitazioni, aveva determinato la chiusura di un tratto della dorsale adriatica che doveva essere percorsa dal treno in questione.
Ma il Giudice concludeva per l’accertamento della responsabilità contrattuale per la convenuta Trenitalia, sostenendo che quest’ultima pur essendo informata con largo anticipo della situazione di emergenza che aveva interessato la linea adriatica, non informava i viaggiatori degli inevitabili disagi a cui sarebbero andati incontro.
Inoltre il Giudice ha ritenuto Trenitalia responsabile per il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione e dei guasti ai servizi igienici, e pertanto la condannavta a rimborsare parzialmente il prezzo del biglietto ed a corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 400,00.

Fonte di: iltuolegale.it

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Attualizzazione: 07 di Settembre del 2010
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