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Scritto da Avv. Francesca Zambonin
martedì 28 luglio 2009
L’art. 98 del D.Lgs. 206 del 2005, recita: “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata , con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza”.
L’articolo in commento disciplina 2 differenti fattispecie: l’ipotesi di contestazione e l’ipotesi di reclamo.
La contestazione, da rivolgere direttamente all’organizzatore, al suo rappresentante locale o all’accompagnatore, riguarda quelle mancanze nell’esecuzione del contratto rilevate dal turista durante il viaggio; nel reclamo, rientrano quelle mancanze rilevate solo al rientro, per le quali non è stato posto rimedio in itinere e che hanno compromesso il godimento della vacanza. Pertanto, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è necessario, entro 10 giorni dal rientro dal luogo di vacanza, sporgere reclamo inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore. Qui di seguito, forniamo un modello di lettera reclamo da utilizzare (in caso di bisogno) al rientro delle vostre vacanze.
Fonte di: iltuolegale.it
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