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Rimborso per fallimento del tour operator
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Scritto da Avv. Francesca Zambonin
giovedì 30 luglio 2009


Insolvenza e fallimento dell’organizzatore di viaggi e richiesta di rimborso
In occasione dei recentissimi accadimenti che hanno coinvolto i tour operator, i quali a causa di accertata insolvenza o fallimento hanno annullato tutte le prenotazioni già concluse, lasciando a casa o – peggio ancora – all’estero, moltissimi viaggiatori che avevano provveduto al regolarmente versamento del corrispettivo del viaggio, pare utile chiarire l’attribuzione di responsabilità tra i soggetti che hanno operato alla conclusione del contratto ed i rimedi per ottenere – quanto meno – il rimborso di quanto inutilmente pagato.

Responsabilità dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto turistico del tour operator fallito
Come espressamente osservato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sent. n.16868 del 28/11/2002), il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore con il tour operator è considerato dalla legge dare luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore ed organizzatore di viaggi e, dunque, “il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare di tale sua qualità nei documenti di viaggio, produce rispetto al negozio gestorio gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza”.
In poche parole, ove l’agenzia di viaggi agisca da intermediario nella vendita di un pacchetto turistico organizzato da un tour operator ed il cui nominativo risulti dal contratto di viaggio, il contratto si intende come fosse stipulato direttamente tra il viaggiatore ed il tour operator.
La figura contrattuale dell’Agenzia è dunque ricondotta allo schema tipico del contratto di mandato, solitamente come ipotesi di mandato con rappresentanza.
Quindi, l'Agenzia di viaggi che abbia consigliato ovvero venduto al Cliente un pacchetto turistico organizzato da un tour operator in seguito fallito, non ha alcuna responsabilità nei confronti del consumatore per l'inadempimento del T.O. e, dunque, non è tenuta ad alcun rimborso nei confronti del Cliente.

Vi è peraltro un caso in cui l’Agenzia di Viaggi potrà essere considerata responsabile nei confronti del consumatore per il danno patrimoniale subito, ovvero quando la stessa abbia consigliato o accettato una prenotazione di viaggio relativa ad un operatore di cui, al momento della prenotazione, era noto (o doveva essere noto operando professionalmente nel settore) lo stato di insolvenza, di inadempimento o di dissesto.

Rimborso
Il turista che abbia pagato un servizio del quale non abbia potuto usufruire per fallimento o insolvenza dell’organizzatore del viaggio, può chiedere il rimborso di versato al Fondo di Garanzia per il Turista, istituito presso il Ministero del Turismo e reso attivo e disponibile proprio per arginare i danni derivanti da fallimenti ed insolvenze degli operatori turistici.
Per ottenere il rimborso, il consumatore dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
Ufficio 2°, servizio IV
Tutela del Turista
Via della Ferratella in Laterano n. 51
00184 ROMA

allegando la seguente documentazione:

  1. Contratto di viaggio in originale (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti di aver acquistato il viaggio);
  2. Copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;
  3. Ogni altro documento atto a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti (ad es. la copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria, lettera di annullamento del servizio senza riprotezione, ecc).

Dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69/09, non è più previsto un termine di decadenza entro il quale inviare le richieste di rimborso, in passato soggette ad un termine di 3 mesi.
Infatti, l’art. 15 della legge citata prevede che “Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza”.
Per maggiori informazioni è altresì a disposizione il seguente numero di telefono: 06/455321.

Fonte di: iltuolegale.it

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Attualizzazione: 07 di Settembre del 2010
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