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Trasporto aereo e responsabilità per i bagagli
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Scritto da Dott.ssa Cristina Donegà
lunedì 26 gennaio 2009


Trasporto aereo e responsabilità del vettore aereo per smarrimento, ritardata consegna e danneggiamento del bagaglio.
La Convenzione di Montreal del 1999, entrata in vigore in Italia nel Giugno del 2004, tutela i diritti dei passeggeri in materia di trasporto aereo per i disservizi collegati ai bagagli.
L’art. 17 della Convenzione prende in considerazione il caso in cui si verifichino danni ai bagagli ed afferma che: “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.
Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.
Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventun giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto”.
Per quanto riguarda l’ipotesi di ritardo nella riconsegna del bagaglio, l’art. 19 della Convenzione afferma che: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Nel caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio, la Convenzione di Montreal prevede un limite di responsabilità per il vettore e fissa come tetto massimo la somma di circa Euro 1.100,00 salvo “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione” che può essere effettuata dal passeggero al momento della consegna del bagaglio dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare.
In tal caso il vettore sarà tenuto ad un risarcimento maggiore, fino alla concorrenza della somma dichiarata.
La limitazione di responsabilità, in termini risarcitori, del vettore aereo non si applica in caso di colpa grave (condotta temeraria o negligente) della compagnia aerea.
Anche la Convenzione di Varsavia del 1929, tratta il tema della tutela dei diritti dei passeggeri in materia di trasporto aereo per i disservizi collegati ai bagagli ed è applicabile alle compagnie di Stati extracomunitari non aderenti alla Convenzione di Montreal.
Nel caso in cui il vettore aereo abbia aderito alla Convenzione di Varsavia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di massimo Euro 18,00 al Kg a meno che il passeggero non abbia sottoscritto una assicurazione integrativa, nel qual caso il risarcimento avverrà fino a concorrenza della somma assicurata.
Anche in questo caso la limitazione di responsabilità, in termini risarcitori, del vettore aereo non si applica in caso di colpa grave (condotta temeraria o negligente) della compagnia aerea.
Di recente il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 4/3/2008), ha affrontato la questione della responsabilità del vettore aereo per la perdita del bagaglio.
Secondo la ricostruzione del fatto, l’attrice accortasi che l’indirizzo stampato sulla carta di imbarco era errato, si rivolgeva all’addetta del check-in del vettore aereo, informandola del disguido; l’addetta si limitava a rassicurare l’attrice del fatto che avrebbe regolarmente rinvenuto il suo bagaglio all’arrivo, ma non faceva nulla affinchè il bagaglio giungesse a corretta destinazione.
A parere del Giudice la responsabilità per lo smarrimento del bagaglio era attribuirsi alla dipendente di terra della compagnia aerea la quale, pur potendo prevedere l’evento dannoso quale possibile conseguenza della mancata materiale apposizione sul bagaglio dell’etichetta riportante la destinazione corretta, non aveva posto in essere alcun rimedio. Tale comportamento è idoneo ad integrare la fattispecie di “colpa per previsione”, idonea ad escludere la limitazione di responsabilità, in termini risarcitori, prevista dalla Convenzione di Varsavia.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Giudice ha ritenuto di procedere ad una liquidazione del danno secondo equità, in quanto la prova esatta dell’ammontare del danno subito dall’attrice – attraverso la conservazione e l’esibizione degli scontrini di acquisto dell’abbigliamento e degli oggetti inseriti in valigia - risulta nella pratica di difficile se non impossibile realizzazione.
Il Giudice ha comunque riconosciuto all’attrice un risarcimento superiore rispetto a quello di cui avrebbe avuto diritto secondo i parametri delle Convenzioni in materia, sul presupposto del riconoscimento della colpa nel comportamento del personale della Compagnia aerea idoneo a escludere la limitazione di responsabilità in termini di risarcimento.

Fonte di: iltuolegale.it

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Attualizzazione: 07 di Settembre del 2010
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